Le indennità per disabilità non devono rientrare nell’ISEE
Il DPCM N° 159 del 2013 ha modificato l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Avverso tale decreto, su ricorso di famiglie e associazioni di disabili il Tar del Lazio ha emanato n° 3 sentenze (n° 2454, 2458, 2459) che hanno sancito che nel reddito disponibile non debbono rientrare gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex ll. nn. 2010/92 e 229/2005. Il Tar ha inoltre stabilito che non si comprende la ragione per la quale le detrazioni previste all’art. 4, comma 4, lett. d), nn. 1),2),3), siano incrementate per i minorenni rispetto alle persone maggiorenni non individuandosi una ragione per la quale al compimento della maggiore età, una persona con disabilità, sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate.
Avverso tali sentenze il Governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensiva delle sentenze del Tar. Il Consiglio di Stato ha rigettato la sospensiva e deciderà nel merito il 3 dicembre 2015. Attualmente le sentenze del Tar sono esecutive su tutto il territorio nazionale. Durante un question time in Parlamento relativo al nuovo ISEE il Presidente del Consiglio Renzi ha dichiarato che il nuovo ISEE non ha arrecato alcun aggravio alle persone con disabilità, anzi ha sostenuto che le associazioni dei disabili , sono soddisfatte della nuova normativa. Nella sua risposta il Presidente Renzi non ha fatto menzione delle 3 sentenze del Tar succitate e del contenzioso che ne è derivato. Ha però specificato che l’ISEE è un indicatore della situazione economica, ma spetta ai vari Enti gestori individuare soglie di esenzione a seconda della tipologia di servizi o prestazioni socioassistenziali che vengono erogati o tariffe di favore applicate.
La Consulta Regionale dell’Handicap ha già inviato alla Giunta Regione Lazio, al Presidente Zingaretti e all’Assessore Visini una lettera in cui rappresentava le problematiche connesse all’applicazione del nuovo ISEE e le preoccupazioni e il disorientamento delle famiglie di disabili chiedendo di essere audita; a tutt’oggi non è pervenuta alcuna convocazione.
Attualmente sono in vigore per la Regione Lazio la DGR N. 98 del 2007 e successive modifiche riguardante la rimodulazione delle diarie giornaliere nelle RSA e la DGR 380 del 2010 relativa alla partecipazione dell’utente alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale (centri ex art. 26). In ambedue le delibere è prevista la compartecipazione dei Comuni, tramite finanziamenti regionali, al pagamento delle rette, se l’indicatore ISEE non supera €. 13.000,00 salvaguardando a favore dell’utente una quota pari alla pensione sociale. Le rette nei due tipi di strutture sono state ulteriormente modificate. Per le RSA con il decreto del Commissario ad Acta n. U00101 del 9 aprile 2013, che ha fissato le tariffe per la riabilitazione intensiva a €. 220,30 giornaliere a totale carico del SSR, per il mantenimento “A” a € 118,4 giornaliere da dividersi per il 50% a carico SSR e 50% a carico dell’utente, per il mantenimento “B” a €. 98,4 giornaliere da divedersi il 50% a carico del SSR e 50% a carico dell’utente. Si fa notare che il mantenimento “A” si riferisce a pazienti con patologie più gravi, dove il carico sanitario si suppone debba essere maggiore, questa situazione dovrebbe riflettersi nella ripartizione della retta tra il sanitario e il sociale, evitando una ulteriore “tassa sull’handicap” a carico delle famiglie dei disabili che presentano maggiore complessità.
Definizione delle tariffe
Nella fase istruttoria di definizione delle tariffe vengono istituiti gruppi di lavoro ai quali sono chiamate solo le Associazioni di categoria rappresentanti delle strutture erogatrici ( ARIS – FOAI – AIOP ) mentre non viene convocata la Consulta Regionale nè altre Associazioni di disabili che pure sono chiamati a contribuire con il 50% della retta che per le RSA attualmente pari a €. 59,20 giornaliere ( €. 1776,00 mensili). Per i centri ex art. 26, con il Decreto del Commissario ad acta n. 95 del 2009, è stata fissata una retta a carico dell’utente in regime residenziale di €. 35,64 giornaliere (30% della retta totale) e di 18,73 per il regime semiresidenziale. I centri ex art. 26 sono frequentati per lo più da persone con disabilità intellettiva e relazionale; per coloro che frequentano le strutture solo per metà giornata (centri semi residenziali) la Regione Lazio con legge n° 9 del 2010 ha stabilito che la contribuzione venisse richiesta solo in presenza di un ISEE superiore a €. 13.000,00, in considerazione delle spese necessarie al loro mantenimento e alla loro assistenza per il tempo che non usufruiscono del centro. Ciò nonostante la normativa è stata disattesa dagli Uffici e dai Comuni e si è chiesta la compartecipazione anche in presenza di un ISEE inferiore a €. 13.000,00.
Con la DGR n. 933 del 30/12/2014 la Regione Lazio ha disposto che al termine del periodo di sperimentazione di un anno fissato dal DPCM 159/2013, termine che dovrebbe scadere il 31 dicembre 2015, la Giunta Regione Lazio provvederà ad adottare nuovi criteri e nuove modalità per la compartecipazione dell’utenza, sia per le RSA che per le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi residenziale, nonchè la soglia della situazione economica equivalente (ISEE). Anche con l’ultima circolare n. 44324 del 27 gennaio 2015 dell’Assessorato alle Politiche Sociali inviata ai Comuni si ribadisce quanto sopra. La Consulta (organismo previsto dalla Regione Lazio con legge n° 36 del 2003 e che rappresenta le associazioni di disabili del Lazio) , tramite il suo Presidente e consiglieri delegati chiede quindi di essere audita con urgenza presso le Commissioni Consiliari competenti (Bilancio e Salute) e presso gli Uffici dell’Assessorato Servizi Sociali e Sanità per contribuire alla stesura della nuova regolamentazione dell’applicazione dell’ISEE per i ricoveri presso le strutture residenziali e semiresidenziali.
Tra le proposte avanzate si chiede di innalzare la soglia di ISEE (attualmente €. 13.000,00) al di sopra della quale la retta sociale è a totale carico dell’utente, introdurre una o più soglie (anche calcolate in termini percentuali rispetto all’ISEE finale), al di sotto delle quali le prestazioni sociali agevolate siano sempre erogate e a titolo gratuito. La nuova regolamentazione ha inserito redditi dapprima non considerati fiscalmente e che vengono concessi al solo scopo della minorazione per compensare i maggiori oneri che la persona con disabilità affronta e per cecare di colmare il divario esistente tra i cittadini con e senza disabilità e non possono considerarsi una fonte di arricchimento per la famiglia. Anche aver eliminato nella scala di equivalenza la maggiorazione del dividendo pari a 0,50% per ogni componente con invalidità superiore al 66% è fonte di ulteriore penalizzazione per il calcolo finale dell’ISEE e conseguentemente comporta un maggior onere per la contribuzione.
Se l’ISEE è stato rinnovato per parametrare i servizi meno essenziali rispetto alla ricchezza delle famiglie (asili nido, mense, tasse universitarie, assegni di maternità, assegni familiari ecc.) e consentire una maggiore giustizia distributiva delle risorse a disposizione potrebbe avere una sua giusta valenza. Se invece il nuovo ISEE è stato modificato per “fare cassa” rischia di peggiorare la situazione delle persone svantaggiate. Basterà fissare l’asticella del reddito equivalente a un livello medio basso per costringere una grande quantità di persone disabili a pagarsi i servizi residenziali e riabilitativi.