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Relazione Assemblea Regionale

Questa assemblea cade ad un anno dall’ultima del 27 giugno 2013. Emergono in seno al direttivo della Consulta ed alle associazioni che ne fanno parte molti motivi di insoddisfazione, è perciò necessario un esame puntuale delle diverse questioni. Chi vive in prima persona i problemi della disabilità, chi deve suo malgrado rendersi interprete delle sofferenze e dei disagi di figli o di familiari non in grado di esigere i propri diritti umani e civili, ha il dovere di proporre, stimolare, supportare le istituzioni preposte ad affrontare questa materia. Alla Consulta, questo compito è stato affidato da una legge regionale! che stabilisce la strada da seguire per un impegno comune fra le istituzioni regionali e i rappresentanti dei cittadini utenti. Fino ad oggi questo è accaduto in maniera parziale e disordinata, riteniamo perciò si debba recuperare lo spirito della norma riconoscendo e restituendo alla Consulta il ruolo che la legge le affida. Ripercorriamo gli aspetti normativi salienti per giungere a proposte operative utili per superare i problemi attuali.

La “Consulta Regionale per i Problemi della Disabilità e dell’Handicap” non è né una associazione nè una confederazione di associazioni ma un organismo voluto dalla Regione Lazio e previsto nel suo Statuto che all’ Art. 74 recita:

1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.

2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

La Consulta è stata istituita con la Legge Regionale n.36 del 3 Novembre 2003 e di essa è utile rileggere qualche paragrafo.

Art. 3 commi:

           6.   Le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e di servizi sociali provvedono a convocare, almeno due volte l’anno, apposite audizioni della Consulta in ordine a problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in materia di disabilità e di handicap.

  1.    La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli

strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art.4

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime il proprio parere sui programmi regionali d’intervento in favore delle persone disabili e sugli atti regionali riguardanti l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle stesse persone o che comunque abbiano ripercussioni sul mondo della disabilità e dell’handicap;

b) formula proposte per la realizzazione di interventi a favore delle persone disabili, finalizzati, in particolare, a favorirne l’integrazione sociale;

c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e di handicap e l’attivazione di iniziative per favorire la prevenzione e la comprensione civile;

d) formula proposte di attività di studio e ricerca in ordine ai problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone disabili.

Art. 5

1. La spesa per la corresponsione delle competenze di cui all’articolo 3, comma 5, rientra nello stanziamento dell’apposito capitolo “Spese di funzionamento, compreso i gettoni, di commissioni, comitati e organi consultivi” istituito nell’ambito dell’UPB. R21 nel bilancio regionale per l’esercizio 2003.

1 bis. Per la realizzazione delle proposte della Consulta inerenti le iniziative di cui all’articolo 4, comma l, lettere c) e d), è istituito nell’ambito dell’UPB H41 un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo per attività informative, di studio e ricerca sui problemi della disabilità e dell’handicap”, con lo stanziamento di € 40.000,00.

Non è necessaria una disamina sistematica di quanto accaduto in questo anno a fronte degli aspetti normativi riportati, per concludere che quasi nulla, di quanto la legge 36 prevede, ha trovato applicazione.

Qualche esempio:

  • l’audizione per la legge di riforma dei servizi sociali regionali di qualche mese fa, presso la Commissione Servizi sociali e Sanità, poteva essere una convocazione spontanea nello spirito e nella lettera della legge 36 è stato invece necessario sollecitarla in vari modi.
  • In mancanza di qualsiasi coinvolgimento istituzionale sono state avanzate richieste di incontro al presidente Zingaretti, alla cosiddetta “ cabina di regia”, ai funzionari del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale (per la questione della compartecipazione alla spesa per i centri semiresidenziali), in nessun caso c’è stata una risposta così come e rimasta lettera morta la sollecitazione di inserire un rappresentante della Consulta nel” Gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle tariffe relative all’assistenza” di cui alla determinazione n.G05825 del 23 dicembre 2013.

Alcune questioni

  • La Consulta in questo anno ha continuato a designare i membri dei Comitati di Partecipazione delle RSA della regione (art.7 L.R. 41/93) come disciplinato dall’art. 23 del Regolamento Regionale n° 1/94. Il presidente e i membri del direttivo, con l’aiuto di alcune associazioni della Consulta, si fanno carico, a proprie spese, di raggiungere i più reconditi angoli della Regione per svolgere una funzione che andrebbe meglio coordinata e finalizzata, per avere ricadute significative sulla qualità di vita degli utenti.
  • Le linee programmatiche dell’Assessorato presentate alla Commissione Politiche Sociali e salute citano “in maniera specifica l’intenzione di riattivare il percorso che porti alla costituzione e all’avvio della Fondazione-Insieme dopo di noi-“E’ questo un obiettivo particolarmente qualificante dal punto di vista politico e di importanza assoluta per molte famiglie per il quale la Consulta e disposta a spendersi incondizionatamente.
  • Le questioni irrisolte legate ai problemi della compartecipazione e dell’ ” appropriatezza” qualitativa e quantitativa dell’assistenza fornita dai centri semiresidenziali ex art. 26 ed anche dalle RSA è un altro dei problemi da affrontare con urgenza.

Riprendere la strada maestra della legge 36 è anche il presupposto per cercare di concretizzare l’idea, nata dal Direttivo della Consulta, di creare un coordinamento delle Consulte Regionali che gioverebbe molto ad armonizzare e ad ottimizzare diritti spesso condizionati dalla regione in cui si vive.

Assemblea della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap

ASSEMBLEA DELLA CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELLA DISABILITA’ E DELL’HANDICAP (L.R. 03.11.2003, n. 36)

6 novembre 2012 ore 10,00

Sala Rame – sede Lazio Service

 

 

Sintesi

 

 

La Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap, istituita con Legge regionale 03.11.2003 n.36, costituisce per la Regione Lazio organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona con disabilità nella vita sociale e lavorativa.

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della suddetta Legge i rappresentanti delle organizzazioni e delle associazioni designati a partecipare ai lavori della Consulta devono essere rinnovati ogni tre anni.

 

Si è proceduto a detto rinnovo con  Decreto presidenziale n T 00289 del 13/08/2012  e con successivo Decreto T00366 del 31.10.2012 di integrazione della composizione della Consulta.

 

Con l’assemblea del 6 novembre sono state espletate le operazioni di voto per il rinnovo degli organi della Consulta: Presidente e 15 componenti del Comitato Direttivo (secondo il regolamento votato nell’assemblea straordinaria del 17.2.2004).

 

Il risultato dell’elezione degli organi è poi oggetto di una determinazione concernente la presa d’atto.

 

 

Componenti della Consulta

 

L’art. 2 della legge regionale n. 36/2003 stabilisce che la Consulta sia composta da:

a)     un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dalla legge regionale 24.05.1990, n. 58 e successive modifiche;

b)     un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni iscritte all’albo previsto dalla legge regionale 28.04.1983, n. 24 e  successive modifiche;

c)     un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di volontariato iscritte  nel registro di cui alla legge regionale 28.06.1993, n. 29 e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all’art. 3 della legge;

d)     un rappresentante per ciascuna delle associazioni e dei relativi coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale 01.09.1999, n. 22 e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all’art. 3 della legge.

 

 

Risultato delle votazioni del 6 novembre 2012

 

PRESIDENTE

  GUIDO TRINCHIERIU.F.H.A. Onlus UNIONE FAMIGLIE HANDICAPPATI

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

  AQUILANI  ITALOA.N.M.I.C.   ASSOCIAIZONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILIBARLAAM   DINOA.V.I. AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE ONLUSBELLAFEMINA  FRANCESCAA.N.I.E.P. ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E DIFESA DEI DIRITTI SOCIALI E CIVILI DEGLI HANDICAPPATICANALI  ANNAASSOCIAZIONE CIECHI AZZURRACHINCA  MARIOASSOCIAZIONE MALATI DI RENI ONLUSCASTRICIANO  GIAMPIEROVIA LIBERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER I DIRITTI DELL’UTENZA DEBOLECOLONNA  ALESSANDRALEGA ARCOFOCHETTI  FOSCOA.N.M.I.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILSATI ED INVALIDI DEL LAVOROGREGORI   LUCIA  RITAINSIEME OLTRE  IL  MUROMATARRESE  SABINA ANTONIETTAA.R.P.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULLA PSICOSI E L’AUTISMOPALUMBO  DONATELLAA.N. F.F.A.S.  ROMA ONLUS ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALERAMPIONI  CARLOA.I.P.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMAROMEO  ROBERTOA.N.G.L.A.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDA LEGISLAZIONE HANDICAPPATI TRASPORTIVENTURA  ANNITAU.I.C. ONLUS  UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI